L’ordinanza anti-analcolici di Salvetti…

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L’Ordinanza del Sindaco di Livorno n. 284 del 06/10/21 “per inquinamento acustico e disturbo della quiete pubblica nel quartiere Venezia e nell’area di piazza XX Settembre” prevede due misure:
1) Il divieto “di consumo di bevande alcoliche, superalcoliche e non alcoliche nelle aree pubbliche, aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico dalle ore 00:00 alle ore 6:00 nell’area del Quartiere della Venezia e di Piazza XX Settembre”;
2) il richiamo “a tutti gli esercizi di somministrazione al tassativo rispetto del Disciplinare comunale per la concessione dei dehors, con particolare riferimento all’orario di chiusura delle attività di somministrazione all’aperto”.
Per quanto riguarda il primo punto: è vero che anche le bevande analcoliche possono contribuire coi loro contenitori in vetro o plastica alla sporcizia, che è uno dei problemi della vita notturna nelle zone individuate. Ma è un contributo marginale. Dopo che nelle premesse dell’ordinanza si richiamano più volte le “bevande alcoliche e superalcoliche” appare illogica l’estensione del divieto ad analcolici come l’acqua o la spuma, che di per sé non pensiamo inducano comportamenti contro la pubblica quiete. Sembra piuttosto una misura di quelle eccessivamente ampie che poi si applicano in maniera discrezionale e arbitraria. Non è quello di cui il quartiere ha bisogno, anche considerando che è una misura necessariamente temporanea in un periodo che che non vedrà certo gli afflussi di agosto. Nella discussione pubblica sono state avanzate proposte di ben altro impatto e profilo.
Per quanto riguarda il secondo punto, a cosa serve avere dei regolamenti e disciplinari comunali con un proprio apparato sanzionatorio se poi c’è bisogno di ordinanze contingibili e urgenti per richiamare al loro rispetto?
E’ il segno, ulteriore, che da parte dell’amministrazione non si ha il controllo della situazione.