30 ottobre – Presentazione pubblica della Proposta di Legge regionale n.381/2009 presso la sede della CGIL di Livorno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

   

   

      

   

  

 

    

     

 

  All’attenzione del Presidente del Consiglio Regionale della Toscana 

Proposta di Legge n. 381/2009 

 

 

Misure in materia di salvaguardia occupazionale, delocalizzazione, sostegno al reddito, incentivi alle imprese, sviluppo del Pauto imprenditorialità cooperativa

 

 

 PREAMBOLO

 

Visto l’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione; Visto l’articolo 45 della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto regionale;

 

 

Considerato quanto segue:

1.   che la Regione Toscana riconosce, anche statutariamente, il diritto al lavoro e ad adeguate forme di tutela della dignità dei lavoratori, tanto che in una fase di grave crisi economica come quella attuale che sta colpendo duramente anche la nostra Regione ha già messo in campo delle misure cosiddette anticrisi a favore dei lavoratori e delle imprese toscane colpite dalla crisi;

2.   che la fase gravissima di crisi economica in cui ci troviamo impone un’azione articolata capace di finalizzare tutte le risorse disponibili dentro un livello di programmazione complessiva che ha il suo fulcro nella difesa del lavoro e nella sua valorizzazione; ciò seguendo principi fondamentali e obiettivi inderogabili quali la trasformazione dei rapporti di lavoro precario in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la valorizzazione dell’occupazione femminile e di persone in condizione di svantaggio sociale, il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro, il rispetto e la tutela dell’ambiente;

3.   che la nostra Regione non può, altresì, eludere il tema dell’assetto produttivo della Toscana, della salvaguardia nei tempi lunghi dei suoi livelli occupazionali, del suo apparato industriale, del suo sviluppo dentro la nuova divisione internazionale del lavoro, della sua riconversione in chiave ambientalmente sostenibile;

 

4.   che per realizzare gli obiettivi suddetti si tratta, in primo luogo, di tradurne in legge la finalità sociale, sostenuta, tra l’altro, da diversi soggetti sindacali e sociali, di ottenere il blocco dei licenziamenti per i prossimi quarantotto mesi; in questo modo, intervenendo sulla legge che disciplina la “riduzione del personale”, è sospesa la possibilità per le imprese di ricorrere ai licenziamenti, lasciando in vigore soltanto il possibile ricorso agli strumenti dei Contratti di Solidarietà, alla riduzione dell’orario di lavoro, alla CIG a rotazione, alla CIGS finalizzata alla ripresa produttiva e lavorativa.

5.   che un ulteriore obiettivo è di superare la precarizzazione dei rapporti di lavoro connessa con il forte degrado delle tutele del lavoro che si è verificata negli ultimi vent’anni. Si tratta di ri unificare il mondo del lavoro superando la fittizia distinzione tra lavoro subordinato e parasubordinato, semplificando e unificando le tipologie contrattuali, stabilendo che la forma tipica del contratto di lavoro è quello a tempo indeterminato e, quindi, introducendo severi limiti all’utilizzo di contratti a tempo determinato;

6.   che va contrastato fortemente il fenomeno delle delocalizzazioni produttive in quanto provoca licenziamenti in massa di lavoratori e impoverimento produttivo/ industriale dei territori; per questo si rende necessaria e urgente una legge che renda il “pubblico” capace di dare risposte tramite interventi concreti: riconsegnare agli enti locali la possibilità di gestire questi processi prevedendo che l’erogazione dei contributi pubblici sia realmente utile allo sviluppo e alla crescita economica, produttiva e sociale del territorio; in sostanza, le imprese che delocalizzano, in base alla proposta di legge, sarebbero tenute a restituire tutti i contributi e sostegni economici ricevuti da Regioni ed Enti Locali negli ultimi dieci anni;

7.   che per evitare che le aree ospitanti attività produttive diventino oggetto di speculazioni urbanistiche si rende necessaria una norma che, giustificata con il carattere dell’eccezionalità, consenta di vincolare a uso esclusivamente produttivo/industriale le aree attualmente occupate da dette attività. Deve trattarsi di una norma che disponga l’obbligo per i gli strumenti ‘di pianificazione e gli atti di governo del territorio dei Comuni di normare in maniera univoca le destinazioni d’uso delle aree attualmente occupate da stabilimenti e impianti industriali; tale destinazione non potrà che essere quella industriale / produttiva con il vincolo di destinazione di dette aree al fine di sancirne l’impossibilità di cambio di destinazione d’uso e quindi sottrarle ai meccanismi speculativi per almeno 15 anni (in analogia con la legge sugli incendi boschivi);

8.   che, nel rispetto dell’articolo 45 della Costituzione che promuove la cooperazione per le finalità non speculative, contro il rischio di chiusura degli impianti, chiusura di impresa e fuga dai territori la Regione sostiene, a salvaguardia dei livelli occupazionali e della permanenza delle imprese sul territorio, le forme di aggregazione in cooperativa dei lavoratori delle imprese a rischio sostenendole con adeguati finanziamenti, supporto tecnico e assistenza nella promozione sul mercato.

 

Si approva la presente legge :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1
Finalità 

 

1. Con la presente legge la Regione Toscana, nel rispetto del dettato costituzionale e dei principi fondamentali della legislazione nazionale, dell’ordinamento dell’Unione Europea e delle direttive europee in materia, riconosce il diritto al lavoro di ogni donna e ogni uomo e in tal senso contribuisce alla promozione dell’occupazione e alla sua qualità.

 

2.   La Regione Toscana collabora alla salvaguardia dei livelli occupazionali sul territorio regionale, alla tutela dai rischi di delocalizzazione industriale e interviene per il sostegno al reddito dei lavoratori estromessi dai processi produttivi, in condizione di precarietà o sottoccupazione.

3.   La Regione riconosce il ruolo rilevante delle imprese nello sviluppo economico e sociale del territorio e favorisce l’insediamento delle stesse promuovendone la capacità di innovazione, la qualificazione e la diversificazione delle produzioni, l’aumento e la qualità dei posti di lavoro e la loro stabilità, l’incremento del reddito e le condizioni di sicurezza.

 

4.    La Regione Toscana, nel rispetto dell’articolo 45 della Costituzione che promuove la
cooperazione per le finalità non speculative, pone in essere una serie di azioni a sostegno
dell’autoimprenditorialità sociale per la salvaguardia occupazionale.

 

 

Art 2

Azioni per la salvaguardia dei livelli occupazionali

 

1. Al fine di garantire la coerente applicazione delle finalità di cui all’articolo 1, comma 2, la Regione Toscana prevede, con le imprese e/o con le loro associazioni, convenzioni vincolanti finalizzate all’erogazione di contributi economici a titolo di incentivo o finanziamento. Principi fondamentali e obiettivi inderogabili per l’attribuzione dei contributi sono la trasformazione dei rapporti di lavoro precario in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la valorizzazione dell’occupazione femminile nonché di persone in condizione di svantaggio sociale, il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro, il rispetto e la tutela dell’ambiente.

 

 

Art3

Ambito di applicazione della norma

 

1. La presente legge si applica a tutte le imprese italiane ed estere che, con stabilimenti insediati sul territorio regionale, beneficiano di somme erogate a titolo di incentivo o di finanziamento a sostegno dell’occupazione o dell’imprenditorialità.

 

 

Art. 4

Criteri di priorità per l’accesso ai contributi

 

1.    Per tutti gli interventi di sostegno alle imprese nel territorio regionale, comunque denominati, fermi restando i criteri, i requisiti e le priorità previsti dalle normative e dagli atti programmatici che li istituiscono e li regolano, costituisce criterio aggiuntivo di priorità l’assunzione a tempo indeterminato di persone svantaggiate.

 

2. Ai fini del comma 1, per persone svantaggiate si intendono:

a) le persone con disabilità;

b)    le persone di cui all‘articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle
cooperative sociali);

c)   le persone che rientrano nei casi previsti dallarticolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

d)   le persone occupate, per un tempo prolungato o in modo reiterato, con rapporti di lavoro di monocommittenza e imprese individuali che si trovino nelle condizioni di elevato rischio di precarizzazione;

e)    le persone, anche occupate con rapporti stagionali, a rischio di esclusione o di
depauperamento professionale che possa comportare la perdita del lavoro;

 

f)   le persone che rientrano nel mercato del lavoro dopo prolungati periodi di assenza anche per motivi di cura familiare;

g)  i lavoratori interessati da processi di riorganizzazione o riconversione produttiva.

 

3.    Nell’ambito delle categorie di persone di cui al comma 2, a parità di condizioni è individuata ulteriore priorità per gli interventi a favore delle donne e delle persone di età superiore a quarantacinque anni, prive di occupazione interessate dai processi di cui alle lettere f) e g).

4.    La Giunta Regionale, sentiti gli organismi competenti e la competente commissione consiliare, può definire ulteriori priorità d’intervento rivolte alle persone che abbiano difficoltà all’inserimento o al reinserimento lavorativo di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione.

 

6.   La normativa comunitaria di cui al comma 4 e la normativa nazionale di cui al comma 2, lettere b) e c) costituiscono il riferimento per l’individuazione delle persone in condizione di svantaggio rispetto al lavoro.

7.   La Giunta Regionale, sentiti gli organismi competenti e la commissione consiliare, può, inoltre, definire priorità territoriali, con riferimento a particolari aree con difficoltà socio-economiche della Toscana.

8.   Le modalità di valutazione e di attuazione dei criteri di priorità di cui al presente articolo sono definite con deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Art. 5
Sostegno al reddito

1.    I benefici di cui all’articolo 6 ter della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per Tanno 2009), si estendono anche ai lavoratori e alle lavoratrici estromessi dai processi produttivi, indipendentemente dal loro stato giuridico e della natura contrattuale del loro precedente rapporto di lavoro.

2.    Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1 si fa fronte con il fondo di cui all’art. 6bis della l.r. 69/2008.

 

 

Art. 6
Convenzioni

1.   Per gli incentivi alle imprese che si insediano con una o più unità produttive sul territorio toscano, fermi restando i criteri, i requisiti e le priorità previsti dalle normative e dagli atti programmatici che li istituiscono e li regolano, costituisce criterio di priorità la stipula, da parte delle medesime imprese, di convenzioni d’insediamento.

2.   Le convenzioni di cui al comma 1 contengono:

 

a)   il piano industriale e di sviluppo dell’impresa;

b)   l’impegno al mantenimento della/e unità produttiva/e per almeno anni 25 dall’insediamento;

c)     l’assunzione della responsabilità sociale dell’impresa, intesa quale l’integrazione delle problematiche sociali e ambientali nelle attività produttive e commerciali e nei rapporti con i soggetti che possono interagire con le imprese medesime, come previsto dalla legge regionale 8 maggio 2006, n. 17 (Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese);

d)   l’assunzione dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato “e l’impegno alla stabilizzazione dei lavoratori presenti entro tre mesi dall’avvio dell’attività;

e) il Piano di Sicurezza previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994. n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro);

3.  Gli incentivi sono revocati nel caso in cui l’impresa non adempie alle condizioni sottoscritte con le convenzioni; i medesimi incentivi previsti dalle convenzioni di insediamento sono sospesi altresì nel caso di violazioni accertate e sono revocati in caso di mancata applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

4.  In deroga ai criteri definiti al comma 2, lettera b), la revoca degli incentivi non avrà luogo nel caso di gravi e comprovati motivi che saranno valutati dalla Regione e che prevedano lo spostamento della/e unità produttiva/e nell’ambito della provincia di appartenenza, fermo restando l’aumento o il mantenimento dei livelli occupazionali.

5.  Relativamente alle disposizioni di cui al comma 4, la Regione seguirà il processo di trasferimento e nuovo insediamento verificando l’applicazione dei criteri definiti dal presente articolo.

6.  Le imprese che sottoscrivono convenzioni d’insediamento con la Regione Toscana, sono tenute a documentare annualmente lo stato di attuazione dei piani di sviluppo.

7.   L’eventuale inosservanza delle disposizioni definite dai contratti di insediamento per qualunque motivo, dovrà essere comunicata entro 15 giorni alla direzione regionale competente, la quale valuterà la persistenza delle condizioni per il mantenimento del contributo erogato o la sospensione di erogazioni in corso.

8.  In qualsiasi momento possono essere disposti dalla Regione ispezioni e controlli, anche a campione tramite propri funzionari in relazione agli incentivi erogati allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

9.  La deliberazione della Giunta regionale di cui all’art. 4, comma 8, definisce le modalità attuative per la definizione e la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo.

 

 

Art. 7

Revoca dei contributi pubblici

1.   Le somme erogate a titolo di incentivo, finanziamento o di sostegno all’occupazione, a qualunque titolo erogato dalla Regione Toscana alle imprese, verranno da queste restituite, con gli interessi legali, in caso di delocalizzazione degli impianti produttivi o anche di parte della produzione all’estero, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite cessione di ramo d’azienda o attività produttive dalla stessa appaltate ad aziende terze, se a questa consegue riduzione del personale dell’azienda in questione.

2.   Se l’erogazione dei contributi non è stata ancora liquidata agli aventi diritto, la procedura stessa sarà sospesa nel caso si verifichino le fattispecie previste ai comma 1.

 

 

Art. 8
Modalità di restituzione dei contributi

 

1.   La restituzione dei contributi e/o incentivi economici ai sensi della presente legge, avverrà con le modalità previste da apposito regolamento e comunque con la restituzione monetaria entro un anno dell’erogazione ricevuta.

2.   Le somme recuperate saranno impiegate prioritariamente per il sostegno all’avvio di forme di autoimprenditorialità collettiva di cui all’articolo 9; soluzioni di sostegno alla disoccupazione; sostegni economici e formativi per la riallocazione in altre attività sul territorio atte al riassorbimento di tutte le maestranze.

 

 

Art. 9

Misure a sostegno dei lavoratori riuniti in cooperative per la salvaguardia occupazionale

1.   Nel rispetto del trattato di Lisbona in merito alle politiche di prevenzione del rischio di disoccupazione di lunga durata e, al fine di favorire percorsi di autoimprenditorialità collettiva atte alla salvaguardia degli insediamenti produttivi e dell’occupazione, la Regione Toscana, incentiva e sostiene, mediante l’erogazione di contributi economici, le esperienze di trasmissione di impresa ai lavoratori riuniti in cooperativa ai fini di salvaguardare l’occupazione e il patrimonio di competenze accumulato.

2.   La Regione Toscana sostiene le nuove cooperative promosse in maggioranza da lavoratori che intendono rilevare l’attività o rami di attività dell’azienda nella quale hanno operato, per finalità di salvaguardia occupazionale.

3.   L’intervento è attuato mediante la concessione di:

 

a)    contributi a fondo perduto commisurati all’occupazione salvaguardata in relazione a investimenti e costi di gestione previsti o sostenuti nella fase di avvio dell’attività;

b)   contributi a fondo perduto per assistenza tecnica, tutoraggio e attività di istruzione e formazione dei lavoratori.

 

 

Art. 10

Accesso al credito delle cooperative

 

1. Una volta costituite le cooperative la Regione Toscana concede, tramite Fidi Toscana, prestiti senza interessi a sostegno della fase di avvio dell’attività.

 

 

Art. 11

Modalità di attuazione

1.   Giunta Regionale stabilisce con apposito regolamento le modalità per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 8, della presente proposta di legge, in prima applicazione entro quarantacinque giorni dell’entrata in vigore della stessa e per gli anni successivi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio annuale di previsione.

2.   Al fine di sostenere le esperienze di trasmissione di impresa, dei lavoratori riuniti in cooperative per la salvaguardia occupazionale, la Giunta regionale può prevedere l’introduzione di priorità

in favore di esse, nei criteri attuativi e nei bandi relativi alle agevolazioni previste dalle principali norme regionali in favore delle imprese e nei programmi di formazione professionale.

 

 

Art. 12

Misure a seguito di blocco temporaneo delle attività per crisi aziendale

 

1.    In caso di blocco temporaneo delle attività, indipendentemente dalle dimensioni di impresa la Regione sostiene, con strumenti da definire in apposito regolamento, il reddito dei lavoratori interessati.

2.    La Regione, sulla base del principio “licenziamenti zero, responsabilità sociale” sostiene e incentiva prioritariamente le imprese che adottano i seguenti comportamenti:

 

a)   cassa integrazione a rotazione e lavoro ripartito

b)   mantenimento dei rapporti di lavoro in essere, indipendentemente dalla loro natura, comunque assimilabili a rapporti di lavoro dipendente.

 

c)    piano di riorganizzazione aziendale/piano di investimenti e industriale, finalizzato al mantenimento della base occupazionale

d)    presentazione di un ” piano di impresa allargato ” riguardante le-.attività svolte direttamente dall’impresa e quelle affidate a terzi organicamente inseriti nelle attività aziendali, finalizzato al mantenimento occupazionale dell’impresa allargata.

 

 

Articolo 1.3

Vincoli alla destinazione d’uso delle aree produttive / industriali

 

1. Le aree destinate ad attività produttive e industriali non possono avere una destinazione diversa da quella attuale per almeno quindici anni dall’approvazione della presente legge.

 

In caso di cessione di impresa, di cessazione, anche parziale, di attività produttiva, di fallimento, di delocalizzazione e trasferimento dell’impresa, di cessione di ramo d’azienda o di qualsiasi altro evento che possa comportare riduzione. dei livelli occupazionali di un determinato territorio, il vincolo urbanistico di cui sopra è esteso a 20 anni dal momento in cui si manifesta l’evento stesso.

 

3.  In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone devono essere espressamente richiamati i vincoli di cui al primo e al secondo periodo, pena la nullità dell’atto. Sono consentiti cambi di destinazione d’uso soltanto nel caso in cui l’impresa che decida il trasferimento apra una nuova unità produttiva nel medesimo comune o nel raggio di 15 km rispetto all’ubicazione dell’unità produttiva già in essere, e che tale nuova apertura consenta l’impiego di tutte i dipendenti dell’unità produttiva trasferita.

 

 

Art. 14 (Norma finanziaria)

1.   Agli oneri derivanti dall’articolo 9 della presente legge si fa fronte con le risorse stabilite nel piano di indirizzo generale integrato (PIGI) di cui alla l.r. 32/2002, stanziate nel Bilancio di previsione 2010.

2.   Agli oneri derivanti dall’articolo 10 della presente legge si fa fronte con le risorse stabilite nell’ambito del piano regionale di sviluppo economico (PRSE) di cui alla l.r. 35/2000 stanziate nel Bilancio di previsione 2010.

3.   Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, oltre alle risorse ivi previste, sono utilizzati anche i contributi e incentivi economici eventualmente ottenuti dalle imprese e restituiti con le modalità definite dalla presente legge.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   I contributi economici erogati dalla Regione, saranno parametrati sul valore della spesa che la Regione Toscana avrebbe sostenuto nell’ambito – di normali programmi di contrasto alle crisi aziendali.